«Le licenze sono state automaticamente prorogate fino al 31 dicembre 2022 e il provvedimento di scadenza emanato dall’Agenzia delle Monopoli e delle Dogane — oggetto del ricorso — è pertanto annullato». Questo, in sintesi, è quanto riferisce l’associazione Logico in un comunicato relativo alla decisione della Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in merito ai ricorsi presentati da alcuni operatori di gioco online ai quali, negli ultimi mesi del 2020, era stata notificata una comunicazione con cui l’ADM annunciava la scadenza delle loro licenze. Logico sottolinea che, già nella fase di provvedimento d’urgenza, la stessa autorità amministrativa aveva deciso di accogliere le richieste iniziali di provvedimenti inibitori contro la scadenza delle concessioni e di sospendere il provvedimento dell’Agenzia, evidenziando che l’ADM non aveva tenuto conto delle disposizioni della Legge di Stabilità del 2016 — ovvero, il riallineamento temporale al 31 dicembre 2022 di tutte le concessioni per la commercializzazione dei giochi a distanza, né la mancata svolgimento della gara d’appalto prevista per il 2020 e rinviata a causa dell’emergenza sanitaria. Oggi, con la sua sentenza nel merito, osserva Logico, «la Seconda Sezione del TAR ribadisce che le misure relative alla scadenza violano l’articolo 1, comma 935, della legge n. 208/2015 — riguardante la proroga al 31 dicembre 2022 della data di scadenza dei contratti di concessione in vigore alla data della sua entrata in vigore. E tutto ciò con l’obiettivo di garantire la continuità del gettito fiscale e contrastare il gioco d’azzardo illegale, allineando tutte le concessioni alla stessa data di scadenza prevista dal legislatore». Il TAR, osserva l’associazione, «si spinge ancora oltre, stabilendo che “anziché, come è avvenuto, fare riferimento alla data di scadenza originaria del contratto di concessione, omettendo di considerare che proprio tale data di scadenza contrattuale era stata modificata dal legislatore”, l’amministrazione “avrebbe dovuto applicarla espressamente in conformità con la suddetta interpretazione della disposizione orientata alla Costituzione”. A maggior ragione poiché ‘la proroga non è intesa a eludere la procedura competitiva, ma piuttosto a consentire ai concessionari di partecipare alla procedura di aggiudicazione delle nuove concessioni senza interruzioni, come è avvenuto per il gruppo di concessionari le cui licenze sono scadute il 30 giugno 2016, e su un piano di parità’. Infatti, «la mancata proroga delle concessioni giunte a naturale scadenza, in assenza di una nuova gara, avrebbe di fatto causato una distorsione della concorrenza, poiché avrebbe comportato una riduzione del numero dei concessionari esistenti nel mercato del gioco pubblico». «La Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che oggi si è pronunciata su alcuni dei ricorsi pendenti, pone fine a una controversia che avrebbe potuto e dovuto essere evitata», commenta Moreno Marasco, presidente di Logico, «perché sin dall’inizio abbiamo avanzato le stesse argomentazioni che ora vengono espresse in modo ancora più esaustivo dal giudice amministrativo. Ci auguriamo che questo chiarimento metta fine a un periodo in cui le decisioni prese sembrano essere guidate da finalità ideologiche e punitive nei confronti del settore del gioco, composto da imprese e quindi da persone e famiglie che operano nel pieno rispetto di tutte le normative». Ora, aggiunge Marasco, «auspichiamo l’inizio di un nuovo ciclo in cui possiamo finalmente contribuire alla riorganizzazione dell’intero sistema, alla revisione del divieto di pubblicità e alla definizione di un rapporto diverso tra il governo e gli enti privati, in cui chi rispetta le regole sia protetto dal mercato illegale anziché penalizzato». cdn/AGIMEG